Rimborso delle cure e dell'assistenza prestate da famigliari (art. 16 RMPC, Cantone Vallese)

Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o grave, il Vallese rimborsa ai famigliari — inclusi i partner conviventi di fatto — la perdita di guadagno subita, a condizione che esista un contratto di lavoro formale.

Importi

Il Vallese rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o grave le spese di cura e assistenza prestate da famigliari — ma solo se la persona curante è assunta sulla base di un contratto di lavoro formale dalla persona assicurata o dal suo rappresentante legale (art. 16 cpv. 1 lett. c RMPC). Non esiste un importo forfettario: il rimborso avviene al massimo nella misura della perdita di guadagno notevole e di lunga durata effettivamente subita dalla persona curante (art. 16 cpv. 2 RMPC) — né la legge né la direttiva amministrativa quantificano la durata o l'entità richieste; la valutazione avviene caso per caso. La cerchia di persone ammesse comprende, secondo il testo di legge, il coniuge, il partner registrato, la persona che conduce di fatto una vita di coppia nonché i parenti in linea diretta (art. 16 cpv. 1 lett. d RMPC); poiché il coniuge o il partner registrato sono di norma già considerati nel calcolo delle PC della persona assicurata e quindi esclusi dal proprio diritto, questa condizione riguarda in pratica soprattutto i partner conviventi di fatto e i parenti in linea diretta (genitori, figli, nonni) — un'interpretazione propria, non confermata da una prassi ufficiale. Secondo la prassi amministrativa (cifra 4930.04 DMPC), la rinuncia a indennità giornaliere o ad altre prestazioni dell'assicurazione malattia, infortuni, invalidità o disoccupazione, così come alle indennità per perdita di guadagno o di maternità, non è riconosciuta come perdita di guadagno — conta solo un'effettiva riduzione dell'attività lucrativa, intervenuta immediatamente prima dell'inizio delle cure. Il rimborso rientra, assieme alle altre spese di malattia e invalidità delle PC, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale (art. 14 cpv. 3–4 LPC), che aumenta in caso di assegno per grandi invalidi di grado medio o grave. Secondo la prassi, la cassa può anticipare mensilmente le spese previste insieme alla PC annua. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione (art. 4 cpv. 1 lett. a RMPC). Per il personale di cura assunto direttamente senza legame di parentela con la persona assicurata, l'art. 15 RMPC prevede, allo stesso grado di grande invalidità, un rimborso speculare delle spese di assunzione, con il coinvolgimento di un organo designato dal cantone praticamente obbligatorio in tal caso.

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • La grande invalidità è almeno di grado medio.
  • Lei è imparentato/a con la persona assistita (incl. suoceri/figliastri) o convive con lei da almeno 5 anni.
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
  • Lei interrompe o riduce la sua attività lucrativa per occuparsi della persona assistita.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Cassa di compensazione del Canton Vallese; segnalazione tramite l'agenzia AVS del domicilio

Fonti

Stato: 19 luglio 2026

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