Rimborso dell'aiuto domestico (art. 14 cpv. 5–6 RMPC, Cantone Vallese)

Per le persone che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi (di qualsiasi grado), il Vallese rimborsa le spese di aiuto domestico fino a 4'800 franchi all'anno (max. 25 franchi l'ora) — anche se prestato da famigliari, purché non vivano nella stessa economia domestica.

Importi

  • Aiuto domestico (importo massimo annuo)CHF 4'800 all'anno

Il Vallese rimborsa alle persone che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi — indipendentemente dal grado — le spese comprovate di aiuto e assistenza necessarie nella conduzione dell'economia domestica, fino a un massimo di 4'800 franchi per anno civile, tenendo conto di spese fino a un massimo di 25 franchi l'ora (art. 14 cpv. 5–6 RMPC, entrambi gli importi figurano nel testo di legge stesso). La legge richiede, in alternativa, che la persona che presta l'aiuto non viva nella stessa economia domestica oppure non sia impiegata da un'istituzione riconosciuta dal Cantone. La direttiva amministrativa (cifra 4914.01 DMPC) interpreta questo in modo più restrittivo nella prassi: se l'aiuto è prestato da una persona che vive nella stessa economia domestica, nella stessa azienda agricola, o già considerata nel calcolo annuale delle PC, non è possibile alcun rimborso — occorre quindi in pratica che la persona aiutante non conviva con la persona beneficiaria delle PC (prassi amministrativa, non una semplice lettura letterale della legge). Se l'aiuto è prestato da un'istituzione riconosciuta (per es. servizio di cura a domicilio), il rimborso segue le proprie tariffe istituzionali, e non questo regime speciale. La prassi richiede come giustificativo un conteggio salariale dettagliato con ore, data e attività svolte. Se entrambi i coniugi percepiscono un assegno per grandi invalidi, la prassi ammette un doppio importo di 4'800 franchi, purché non vi sia un doppio conteggio dello stesso lavoro. Il rimborso dell'aiuto domestico è cumulabile, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale, con le altre spese di cura e assistenza delle PC. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione (art. 4 cpv. 1 lett. a RMPC).

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • Sussiste almeno una grande invalidità di grado lieve.
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Cassa di compensazione del Canton Vallese; segnalazione tramite l'agenzia AVS del domicilio

Fonti

Stato: 19 luglio 2026

Che cosa offre in più il test

Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.

Verifichi se questo la riguarda

Un orientamento, non una consulenza legale.