Aiuto finanziario individuale per famigliari che prestano assistenza (art. 20 LDIPH, Cantone Vallese)
Per le persone con disabilità in età AI che vivono a domicilio grazie a un famigliare che presta assistenza, il Vallese versa un aiuto finanziario individuale fino a 6'000 franchi all'anno — tariffa massima 20 franchi/ora lordi, in base al reddito.
Importi
- Aiuto finanziario individuale (importo massimo annuo per caso)CHF 6'000 all'anno
Il Vallese sostiene le persone con disabilità in età AI che, grazie a famigliari che prestano loro assistenza, vivono a domicilio anziché in un istituto, mediante un aiuto finanziario individuale fino a 6'000 franchi all'anno per caso — quale riconoscimento e sostegno dell'impegno dei famigliari, formalmente versato alla persona con disabilità (art. 20 cpv. 2 LDIPH in relazione con l'art. 30 ODIPH, concretizzato dalla direttiva del dipartimento 2021.6044, confermata dalla prassi cantonale attuale). La tariffa massima ammessa per l'aiuto prestato da un famigliare è di 20 franchi l'ora lordi al massimo — una tariffa massima stabilita dall'autorità; l'importo effettivamente versato dipende dalla situazione finanziaria e può essere inferiore. L'eventuale assegno per grandi invalidi percepito viene dedotto dall'importo accordato (semplice deduzione, non un fattore). L'aiuto è strettamente sussidiario: prima di presentare una domanda, il contributo per l'assistenza, l'assegno per grandi invalidi e il rimborso delle spese di malattia e invalidità delle PC (RMPC) devono già essere stati richiesti, rispettivamente esauriti. L'aiuto viene concesso per una durata di due anni, con una verifica annuale del bisogno; se la situazione finanziaria migliora o il bisogno di aiuto diminuisce, l'importo può essere ridotto. Quando la persona sostenuta raggiunge l'età legale AVS, l'importo fissato fino a quel momento viene congelato e non può più essere aumentato. Se la persona sostenuta soggiorna per più di 15 giorni al mese fuori dal proprio domicilio, il diritto si estingue. In aggiunta, l'Associazione Cerebral Vallese offre un servizio di sollievo: 25 franchi l'ora lordi, di cui 17 franchi sovvenzionati dal Servizio dell'azione sociale se la persona assistita percepisce un assegno per grandi invalidi (indipendentemente dal grado) — i restanti 8 franchi sono a carico del famigliare, nel limite di un contingente di 200 ore all'anno per persona; questo servizio può essere utilizzato parallelamente ai rimborsi RMPC, purché ciò non comporti doppioni. La domanda di aiuto finanziario passa attraverso il Servizio sociale handicap (SSH) di Emera, che trasmette il dossier al Servizio dell'azione sociale (SAS). La direttiva non si esprime sul trattamento fiscale o AVS di questo aiuto finanziario.
Chi ha diritto in linea di principio
Tutti questi punti devono essere soddisfatti:
- La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
- La persona assistita non riceve una rendita AVS.
- La persona assistita necessita regolarmente di aiuto per le cure di base (igiene personale, alzarsi e mobilizzarsi, mangiare e bere – o, in caso di malattia psichica, struttura della giornata e orientamento).
Ente competente
Ufficio di coordinamento per le questioni nell'ambito della disabilità (OCQH), Servizio dell'azione sociale (SAS), Sion; domanda tramite il Servizio sociale handicap (SSH) di Emera
Fonti
- https://lex.vs.ch/api/de/texts_of_law/850.6
- https://lex.vs.ch/api/fr/texts_of_law/850.6
- https://lex.vs.ch/api/de/texts_of_law/850.60
- https://www.vs.ch/documents/25959312/25960842/Weisung+betreffend+finanzieller+Hilfeleistungen+f%C3%BCr+den+Verbleib+zu+Hause+und+die+soziale+und+kulturelle+Eingliederung+von+Menschen+mit+Behinderungen.pdf/15cb413c-9171-49a7-8154-a6a3dabebdb8?t=1698304475517&v=1.1
- https://www.vs.ch/de/web/sas/proches-aidants
Stato: 19 luglio 2026
Che cosa offre in più il test
Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.
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