Rimborso delle cure e dell'assistenza prestate da famigliari (art. 20 LaLPC, Cantone Ticino)
Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio, il Ticino rimborsa ai famigliari curanti la perdita di guadagno subita a causa delle cure prestate — fino a concorrenza dell'importo effettivamente perso, senza importo forfettario.
Importi
Il rimborso è versato al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno effettivamente subita dalla persona curante (art. 20 cpv. 2 LaLPC) — non esiste un importo forfettario. Che cosa sia considerata una perdita di guadagno «considerevole e di lunga durata» non è definito né dalla LaLPC né dal relativo regolamento d'applicazione: la valutazione avviene caso per caso da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Il rimborso è versato alla persona assistita beneficiaria delle prestazioni complementari, non direttamente al famigliare curante. Il coniuge o partner registrato è di norma considerato nel calcolo delle PC ed è quindi escluso; i figli maggiorenni che vivono separatamente, di norma, non lo sono — questa distinzione si basa sul calcolo federale delle PC (LPC) e non è confermata da una prassi ticinese specifica. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione (art. 7 LaLPC). Non esiste un formulario proprio per questa prestazione — occorre rivolgersi direttamente all'Ufficio delle prestazioni. Per le persone con un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio o elevato che vivono a domicilio, può inoltre entrare in linea di conto il rimborso delle spese per personale di cura assunto direttamente (art. 19 LaLPC), nella misura in cui un'organizzazione Spitex riconosciuta non possa coprire la prestazione. Dal 1° aprile 2026 tutti i fornitori di cure a domicilio LACD prelevano inoltre una partecipazione dell'utente ai costi di cura di 50 centesimi ogni 5 minuti (al massimo 15 franchi al giorno; art. 32a del regolamento LACD); secondo la comunicazione ufficiale del Cantone, chi beneficia di prestazioni complementari può chiederne il rimborso all'IAS.
Chi ha diritto in linea di principio
Tutti questi punti devono essere soddisfatti:
- La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
- Lei è imparentato/a con la persona assistita (incl. suoceri/figliastri) o convive con lei da almeno 5 anni.
- Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
- Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
- Lei interrompe o riduce la sua attività lucrativa per occuparsi della persona assistita.
Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:
- La persona assistita riceve una rendita AVS.
- La persona assistita riceve una rendita AI.
Ente competente
Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona
Fonti
Stato: 27 luglio 2026
Che cosa offre in più il test
Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.
Verifichi se questo la riguardaUn orientamento, non una consulenza legale.