Rimborso dell'aiuto domestico (art. 18 cpv. 5–6 LaLPC, Cantone Ticino)

Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio, il Ticino rimborsa fino a 4'800 franchi all'anno (max. 25 franchi l'ora) per l'aiuto domestico prestato da una persona che non vive nella stessa economia domestica o non lavora per una Spitex riconosciuta — anche famigliari non conviventi possono così essere indennizzati.

Importi

  • Aiuto domestico (importo massimo annuo)CHF 4'800 all'anno

Vengono rimborsate le spese comprovate di aiuto domestico (cucinare, pulire, lavare) fino a un massimo di 25 franchi l'ora — secondo la prassi dell'IAS, oneri sociali compresi (art. 18 cpv. 5–6 LaLPC). La legge pone due condizioni alternative: la persona che presta l'aiuto non deve vivere nella stessa economia domestica oppure non deve lavorare per un'organizzazione Spitex riconosciuta — è sufficiente che una delle due sia soddisfatta. Il rimborso copre esclusivamente lavori domestici; le prestazioni di cura e assistenza in senso stretto sono rimborsate solo se fornite da un'organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell'art. 51 OAMal. Tra il beneficiario delle PC e la persona che presta l'aiuto si crea un vero e proprio rapporto di lavoro, soggetto a contribuzione AVS; i contributi sociali a carico del datore di lavoro sono rimborsabili entro il tetto di 4'800 franchi. È inoltre richiesto un certificato medico che attesti il bisogno di aiuto nell'economia domestica. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione (art. 7 LaLPC). Dal 1° aprile 2026 tutti i fornitori di cure a domicilio LACD prelevano inoltre una partecipazione dell'utente ai costi di cura di 50 centesimi ogni 5 minuti (al massimo 15 franchi al giorno; art. 32a del regolamento LACD); secondo la comunicazione ufficiale del Cantone, chi beneficia di prestazioni complementari può chiederne il rimborso all'IAS.

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona

Fonti

Stato: 27 luglio 2026

Che cosa offre in più il test

Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.

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Un orientamento, non una consulenza legale.