Rimborso dell'aiuto domestico (§ 13 cpv. 2 TG ELV, Cantone Turgovia)

Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio, la Turgovia rimborsa le spese di aiuto domestico attestate da un medico fino a 4'800 franchi all'anno (max. 25 franchi l'ora) — anche se prestato da famigliari, purché non vivano nella stessa economia domestica.

Importi

  • Aiuto domestico (importo massimo annuo)CHF 4'800 all'anno

La Turgovia rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio le spese necessarie di aiuto e assistenza nella conduzione dell'economia domestica, attestate da un medico, fino a un massimo di 25 franchi all'ora e per economia domestica, per un massimo di 4'800 franchi all'anno e per economia domestica (oneri sociali inclusi) — entrambi gli importi si intendono per economia domestica e sono rimasti invariati almeno dal 2011 (§ 13 cpv. 2 TG ELV). A differenza delle cure prestate da famigliari secondo il § 11 TG ELV, questa disposizione non richiede né un determinato grado di grande invalidità né un legame di parentela della persona che presta aiuto — è sufficiente che la necessità dell'aiuto sia attestata da un medico caso per caso e che la persona che presta aiuto non viva nella stessa economia domestica oppure non sia assunta tramite un'organizzazione ambulatoriale riconosciuta (§ 13 cpv. 2 n. 1-2 TG ELV) — è sufficiente che una delle due condizioni sia soddisfatta. Anche i famigliari possono quindi prestare questo aiuto, purché non vivano nella stessa economia domestica della persona beneficiaria delle PC. Questa fattispecie va distinta dal § 13 cpv. 1 TG ELV: se le prestazioni domestiche sono fornite da un'organizzazione ambulatoriale riconosciuta, si applica una tariffa separata e più generosa di massimo 35 franchi all'ora e per economia domestica, senza tetto annuo — queste due serie di importi non devono essere confuse. Accanto al rimborso della perdita di guadagno per i famigliari secondo il § 11 TG ELV, non viene versata alcuna indennità supplementare per l'aiuto domestico per la stessa economia domestica (§ 11 cpv. 3 TG ELV) — le due prestazioni si escludono a vicenda per la stessa economia domestica. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione (art. 15 lett. a LPC, diritto federale). Il rimborso rientra, come tutte le spese di malattia e invalidità delle PC, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale (§ 7 della legge turgoviese sulle PC in relazione all'art. 14 cpv. 3-5 LPC).

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Centro delle assicurazioni sociali della Turgovia (SVZ), PC/spese di malattia e invalidità

Fonti

Stato: 19 luglio 2026

Che cosa offre in più il test

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