Rimborso delle cure prestate da famigliari (§ 16 RKEL, Cantone di Soletta)
Il Cantone di Soletta rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari la perdita di guadagno subita dai famigliari che le curano e assistono, fino al costo di un'infermiera o un infermiere — senza esigere un grado di grande invalidità né il domicilio a casa.
Importi
Soletta rimborsa, tramite le prestazioni complementari (PC), la perdita di guadagno subita dai famigliari che curano e assistono una persona beneficiaria di PC (§ 16 RKEL). È necessario che la persona che presta assistenza non sia considerata nel calcolo delle PC della persona assistita e che subisca, a causa delle cure e dell'assistenza, una perdita di guadagno notevole e di lunga durata — né la legge né un promemoria quantificano la durata ('di lunga durata') o l'entità ('notevole') richieste; la valutazione avviene caso per caso da parte dell'AKSO. Il rimborso avviene nella misura della perdita di guadagno effettiva, ma al massimo fino all'importo delle spese che deriverebbero dal ricorso a un'infermiera o un infermiere (§ 16 cpv. 2 RKEL) — questo tetto non è quantificato in nessun luogo, né in franchi né in ore (né nella legge, né nei promemoria dell'AKSO o dei Comuni); viene stimato caso per caso dall'AKSO. Un eventuale eccedente di reddito risultante dal rimborso viene compensato (§ 16 cpv. 3 RKEL), per evitare una sovraindennizzazione. A differenza di Turgovia, Vallese e Friburgo, Soletta non richiede a tale scopo né un determinato grado di grande invalidità né che la persona assistita viva a domicilio (il § 16 RKEL non menziona né l'uno né l'altro, a differenza del § 15 RKEL applicabile al personale di cura assunto direttamente) — Soletta è quindi più generosa di questi Cantoni su questo punto. Sul piano formale, il § 16 è inoltre privo di formalità: a differenza del § 15 (valutazione del bisogno obbligatoria), il promemoria della Fachstelle Sozialversicherungen della città di Soletta richiede, secondo la sua prassi, solo una fattura per i casi rientranti nel § 16 — si tratta di una prassi amministrativa comunale, non di una direttiva cantonale. Se i partner conviventi di fatto contino come «famigliari» ai sensi del § 16 non è disciplinato in nessun luogo nel diritto soletturese; il tenore letterale non sembra escluderli, ma non esiste una conferma dell'AKSO — in caso di dubbio si raccomanda di richiedere chiarimenti all'AKSO (elkk@akso.ch). La persona assistita deve percepire effettivamente una prestazione complementare annua; il semplice diritto a tale prestazione non è sufficiente (art. 14 cpv. 1 LPC in relazione al § 1 RKEL). Il rimborso rientra, come tutte le spese di malattia e invalidità delle PC, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale (§ 2 cpv. 1 RKEL in relazione all'art. 14 cpv. 3-5 LPC); Soletta non fissa alcun tetto cantonale superiore. Indipendentemente da questa via PC, dal 2019 esiste, in virtù del diritto federale, la possibilità di farsi assumere come famigliare curante da un'organizzazione Spitex (scheda separata) — non è nota alcuna regola di coordinamento tra le due vie; prima di combinarle si raccomanda di informarsi preventivamente presso l'AKSO, rispettivamente presso l'Ufficio della sanità.
Chi ha diritto in linea di principio
Tutti questi punti devono essere soddisfatti:
- Lei interrompe o riduce la sua attività lucrativa per occuparsi della persona assistita.
- Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
- Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
- Lei è imparentato/a o strettamente legato/a alla persona assistita (figlio, genitore, nonno, fratello o sorella, parenti acquisiti o convivente).
Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:
- La persona assistita riceve una rendita AVS.
- La persona assistita riceve una rendita AI.
Ente competente
Cassa di compensazione del Cantone di Soletta (AKSO), PC/spese di malattia e invalidità (elkk@akso.ch)
Fonti
Stato: 22 luglio 2026
Che cosa offre in più il test
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