Rimborso delle cure prestate da famigliari (art. 17 OMPCF, Cantone Friburgo)

Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o grave, Friburgo rimborsa ai famigliari la perdita di guadagno subita — se le cure non possono essere assunte dalla Spitex.

Importi

Friburgo rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio e percepiscono un assegno per grandi invalidi di grado medio o grave le spese di cura e assistenza prestate da famigliari — a condizione che questi ultimi non siano già considerati nel calcolo delle PC della persona assicurata e subiscano, a causa delle cure prestate, una perdita di guadagno notevole per un periodo prolungato (art. 17 cpv. 1 OMPCF). Il rimborso avviene al massimo nella misura di tale perdita di guadagno; né la legge né una direttiva pubblicata quantificano la durata ('periodo prolungato') o l'entità ('notevole') richieste — la valutazione avviene caso per caso da parte della cassa di compensazione. Un contratto di lavoro tra la persona curante e la persona assicurata non è richiesto dal testo dell'ordinanza (diversamente dall'assunzione di personale di cura senza legame di parentela secondo l'art. 16 OMPCF). Particolarità friburghese: il rimborso presuppone inoltre che le cure e l'assistenza non possano essere assunte da un'organizzazione di cure a domicilio riconosciuta ai sensi dell'art. 51 OAMal — è il Servizio del medico cantonale a determinare la parte di cure interessata (art. 17 cpv. 2–3 OMPCF). La nozione di 'famigliari' non è definita in modo esaustivo nel testo di legge; poiché il coniuge è di norma già considerato nel calcolo delle PC della persona assicurata, questa condizione riguarda in pratica soprattutto altri famigliari non inclusi in tale calcolo — un'interpretazione propria, non confermata da una prassi ufficiale. Un eventuale assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni viene dedotto dalle spese di cura e assistenza secondo gli art. 16/17 OMPCF solo se si applica l'importo massimo aumentato secondo l'art. 14 cpv. 4 LPC — non finché basta l'importo di base (art. 5 cpv. 2 OMPCF). Il rimborso rientra, come tutte le spese di malattia e invalidità delle PC, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale (art. 14 cpv. 3–5 LPC) — questo tetto massimo rientra puramente nel diritto federale e non è quantificato nell'OMPCF stesso. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione o dal conteggio della cassa malati (art. 4 cpv. 1 lett. a OMPCF); non esiste un modulo proprio, la richiesta si effettua senza formalità presso la cassa di compensazione, insieme al resto dell'incarto PC. Per il personale di cura assunto direttamente senza legame di parentela, l'art. 16 OMPCF prevede, allo stesso grado di grande invalidità, un rimborso distinto, con il Servizio del medico cantonale che determina anche in questo caso la parte non coperta dalla Spitex e il profilo della persona da assumere.

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • La grande invalidità è almeno di grado medio.
  • Lei è imparentato/a con la persona assistita (incl. suoceri/figliastri) o convive con lei da almeno 5 anni.
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
  • Lei interrompe o riduce la sua attività lucrativa per occuparsi della persona assistita.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Cassa di compensazione del Cantone Friburgo (ECAS); esame della sussidiarietà rispetto alla Spitex: Servizio del medico cantonale

Fonti

Stato: 19 luglio 2026

Che cosa offre in più il test

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