Rimborso dell'aiuto domestico (art. 15 cpv. 5–6 OMPCF, Cantone Friburgo)
Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio, Friburgo rimborsa le spese di aiuto domestico fino a 6'000 franchi all'anno (max. 30 franchi l'ora) — anche se prestato da famigliari, purché non vivano nella stessa economia domestica.
Importi
- Aiuto domestico (importo massimo annuo)CHF 6'000 all'anno
Friburgo rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio le spese per i compiti di assistenza e per l'aiuto necessario nella conduzione dell'economia domestica fino a un massimo di 6'000 franchi per anno civile, tenendo conto delle spese fatturate fino a un massimo di 30 franchi l'ora (art. 15 cpv. 5–6 OMPCF, entrambi gli importi figurano nel testo di legge stesso) — i valori più elevati dell'intera serie 'aiuto domestico' nel confronto intercantonale effettuato finora. A differenza delle cure prestate da famigliari (art. 17 OMPCF), questa disposizione non richiede un determinato grado di grande invalidità; secondo l'art. 15 cpv. 1 OMPCF basta che il bisogno di assistenza derivi dall'età, dall'invalidità, da un infortunio o da una malattia e che la persona percepisca PC. Il rimborso presuppone, secondo il testo di legge, che la persona che presta aiuto non viva nella stessa economia domestica oppure sia assunta da un'organizzazione di cure e aiuto a domicilio non riconosciuta (art. 15 cpv. 5 lett. a/b OMPCF) — anche i famigliari possono quindi aiutare, purché non vivano nella stessa economia domestica. Se l'aiuto è prestato da un'organizzazione Spitex riconosciuta, il rimborso segue le proprie tariffe istituzionali (art. 15 cpv. 1–4 OMPCF), e non questo regime speciale. Il rimborso è cumulabile, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale, con le altre spese di malattia e invalidità delle PC. La domanda va presentata entro 15 mesi dalla fatturazione o dal conteggio della cassa malati (art. 4 cpv. 1 lett. a OMPCF).
Chi ha diritto in linea di principio
Tutti questi punti devono essere soddisfatti:
- La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
- Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
- Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:
- La persona assistita riceve una rendita AVS.
- La persona assistita riceve una rendita AI.
Ente competente
Cassa di compensazione del Cantone Friburgo (ECAS)
Fonti
Stato: 19 luglio 2026
Che cosa offre in più il test
Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.
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