Rimborso di aiuto domestico e cure prestati da famigliari (spese di malattia PC, Cantone di Basilea Città)

Per le persone beneficiarie di prestazioni complementari che vivono a domicilio, Basilea Città rimborsa fino a 5'760 franchi all'anno per l'aiuto domestico prestato da famigliari o terzi esterni all'economia domestica — e può, in caso di perdita di guadagno dimostrata, indennizzare inoltre le cure prestate da famigliari.

Importi

  • Aiuto domestico da parte di persone esterne all'economia domestica (importo massimo annuo)CHF 5'760 all'anno

Per l'aiuto e l'assistenza domestica prestati da una persona fisica che non vive nella stessa economia domestica — che può anche essere un famigliare —, Basilea Città rimborsa al massimo 30 franchi all'ora, al massimo 480 franchi al mese e complessivamente al massimo 5'760 franchi per anno civile (§13 cpv. 4 lett. c dell'ordinanza sulle spese di malattia, KBV). Ciò vale per attività domestiche come bucato, spesa, cucina o pulizie — non per le cure corporali vere e proprie né per le cure di base mediche. Per le cure e l'assistenza prestate da famigliari in senso stretto vale un'altra regola (§16 KBV): non esiste un importo fisso, bensì un rimborso al massimo nella misura della perdita di guadagno dimostrata, se il famigliare subisce a causa delle cure una perdita di guadagno notevole e di lunga durata e non è già incluso nel calcolo delle prestazioni complementari della persona assistita. Coniugi e partner registrati sono, secondo il diritto federale, sempre inclusi in questo calcolo e quindi esclusi; i figli maggiorenni, di norma, non lo sono, anche se vivono nella stessa economia domestica. È necessario un certificato medico, il rimborso può essere subordinato al consenso della divisione cure di lunga durata. Si applica inoltre un tetto massimo annuo federale per il complesso delle spese di malattia PC — l'Ufficio delle prestazioni complementari (ASB) fornisce informazioni sull'importo esatto. Se il rimborso per l'aiuto domestico (§13 cpv. 4 lett. c) e l'indennità per perdita di guadagno (§16) siano cumulabili non trova una risposta definitiva nel testo di legge — vale la pena informarsi caso per caso presso l'Ufficio delle prestazioni complementari (ASB).

Chi ha diritto in linea di principio

Tutti questi punti devono essere soddisfatti:

  • La persona assistita vive a domicilio (non in istituto).
  • Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
  • Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.

Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:

  • La persona assistita riceve una rendita AVS.
  • La persona assistita riceve una rendita AI.

Ente competente

Ufficio delle prestazioni complementari (ASB), divisione spese di malattia PC, Basilea (asb-elkk@bs.ch)

Fonti

Stato: 19 luglio 2026

Che cosa offre in più il test

Questo catalogo è liberamente consultabile. Se una prestazione si applica concretamente alla sua situazione e in quale misura — così come i moduli precompilati — li ottiene con il test personale.

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Un orientamento, non una consulenza legale.