Rimborso dell'aiuto domestico (art. 12 decisione PC, Cantone di Appenzello Interno)
Appenzello Interno rimborsa alle persone beneficiarie di PC le spese di aiuto domestico fino a 4'800 franchi all'anno e 25 franchi all'ora — senza esclusione legata alla parentela, ma con deduzione di un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni.
Importi
- Aiuto domestico (importo massimo annuo)CHF 4'800 all'anno
Appenzello Interno rimborsa alle persone beneficiarie di prestazioni complementari l'aiuto e l'assistenza necessari nella conduzione dell'economia domestica fino a un massimo di 4'800 franchi per anno civile (art. 12 cpv. 5 della decisione della Commissione permanente relativa alla legge sulle PC); vengono computate spese fino a 25 franchi all'ora (art. 12 cpv. 6). Il rimborso avviene se l'aiuto è prestato da una persona che non vive nella stessa economia domestica oppure non è impiegata tramite un'organizzazione Spitex riconosciuta — è sufficiente che una delle due condizioni sia soddisfatta. Appenzello Interno non conosce alcuna esclusione legata alla parentela: nemmeno i figli o i genitori della persona assistita sono esclusi da questo rimborso; la decisione si riferisce alla configurazione abitativa o d'impiego, non alla parentela. Se l'aiuto è prestato da enti pubblici o di pubblica utilità, al posto di questo tetto si applica la loro tariffa; in caso di tariffa graduata secondo reddito o sostanza viene computata solo la tariffa più bassa. Se la persona assistita percepisce un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni, questo viene dedotto dalle spese rimborsate alle condizioni dell'art. 3 cpv. 2 — ad Appenzello Interno questa deduzione riguarda espressamente anche l'aiuto domestico, poiché si riferisce agli art. 12-14. Un assegno per grandi invalidi dell'AVS non viene invece computato (art. 3 cpv. 1). Chi assume privatamente un aiuto domestico è considerato datore di lavoro di personale domestico e deve conteggiare i contributi sociali. Il rimborso rientra, come tutte le spese di malattia e invalidità delle PC, nel tetto massimo comune stabilito dal diritto federale (art. 14 cpv. 3-5 LPC).
Chi ha diritto in linea di principio
Tutti questi punti devono essere soddisfatti:
- Il patrimonio della persona assistita è inferiore a 100'000 franchi (persona sola) o 200'000 franchi (coniugi).
- Le spese riconosciute della persona assistita (fabbisogno vitale, affitto, cassa malati) superano le sue entrate – oppure queste ultime le superano solo di poco.
Almeno uno di questi punti deve essere soddisfatto:
- La persona assistita riceve una rendita AVS.
- La persona assistita riceve una rendita AI.
Ente competente
Cassa di compensazione di Appenzello Interno
Fonti
Stato: 24 luglio 2026
Che cosa offre in più il test
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